Comune di Trieste

Posso bruciare della sterpaglia nel mio terreno?

L’attività è descritta nel Regolamento di Polizia Urbana all’articolo 15 (Fuochi). Con le modalità previste dal Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/06 e succ. mod.) nelle zone agricole e nelle frazioni del territorio comunale è consentito l’abbruciamento di materiale agricolo e forestale, derivante da sfalci, potature o ripuliture in piccoli cumuli.

Il responsabile delle operazioni di abbruciamento dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

  • prima di ogni singola accensione dovrà essere data comunicazione telefonica di inizio, probabile durata e fine delle operazioni di abbruciamento al Comando dei Vigili del Fuoco, al Centro Operativo della Protezione Civile Regionale (numero verde) e, in caso di accensioni in aree agricole confinanti con aree boscate, anche alla Stazione Forestale di competenza per il territorio.
  • il fuoco dovrà essere costantemente sorvegliato dalla persona responsabile presente sul posto, e dotata di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento del fuoco;
  • non dovranno essere usati liquidi infiammabili o combustibili di alcun genere;
  • le dimensioni del fuoco dovranno essere le più piccole possibili ed in ogni caso dovranno essere limitate sia l’altezza delle fiamme che la produzione del fumo;
  • in prossimità del fuoco dovrà trovarsi una riserva d’acqua adeguata per spegnere le fiamme in caso di necessità;
  • il fuoco potrà essere acceso solo in assenza di vento e durante le ore diurne di luce;
  • l’area circostante il fuoco dovrà essere pulita e sgombera da materiale combustibile, ad eccezione del materiale che deve essere bruciato
  • dovrà essere osservata una distanza di sicurezza di almeno 50 metri dalle abitazioni, siepi, boschi, depositi di sostanze infiammabili o combustibili e da qualsiasi altro elemento pericoloso;
  • al completamento della bruciatura le ceneri e le braci dovranno essere completamente spente;
  • i prodotti della combustione, ed in particolare i fumi, non dovranno interferire e creare problemi a terzi, né creare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale o ferroviaria;
  • in ogni caso le operazioni di cui sopra dovranno essere condotte adottando ogni cautela utile a difesa della proprietà altrui;
  • l’abbruciamento potrà riguardare esclusivamente paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, che non sia considerato rifiuto tale da dover essere smaltito diversamente secondo la normativa vigente;

Nei periodi di massima pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata ad esclusione delle aree non soggette al divieto.

Per eseguire operazioni di abbruciamento nelle zone boschive e nelle zone assoggettate alla L.R. 8/77, devono essere rispettati gli adempimenti previsti nel Piano regolatore di difesa del patrimonio forestale dagli incendi.

Fatte salve eventuali comunicazioni alla Questura, possono effettuarsi previa comunicazione al Comando dei Vigili del Fuoco ed all’Amministrazione comunale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, i c.d. fuochi e falò tradizionali a condizione che assieme al materiale legnoso e vegetale da bruciare non siano riportati materiali inquinanti o altri materiali, che non siano da considerare rifiuti tali da dover essere smaltiti diversamente secondo la normativa vigente, nel qual caso si configurerebbe un’ipotesi di smaltimento illecito di rifiuti sanzionabile ai sensi di legge.

Ultimo aggiornamento: 8 Aprile 2024

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