Alcuni giorni fa il personale della Polizia Locale, grazie alla sua professionalità, è riuscita a fermare un uomo, che nei giorni precedenti aveva già causato, con la sua condotta, un incidente.
Ma andiamo con ordine: una pattuglia della Polizia Locale interviene in viale d’Annunzio dove era stato segnalato un incidente stradale tra un’autovettura Ford Focus e uno scooter Aprilia Scarabeo; il conducente dell’autovettura, noncurante di quanto accaduto, proseguiva la sua marcia.
Dopo aver svolto accurate indagini la Polizia Locale riesce a risalire al conducente della Ford Focus, un uomo, G.G. le sue iniziali, che invitato a presentarsi presso la caserma S. Sebastiano, rilasciava dichiarazioni riguardo la dinamica dell’incidente del giorno precedente.
All’uomo venivano redatti verbali per inosservanza dell’obbligo di fermarsi dopo aver causato un incidente1, per non aver segnalato il cambio di corsia2.
Nel pomeriggio della stessa giornata una pattuglia in servizio sul territorio nota in transito lungo la via Revoltella un veicolo che circola senza aver in funzione le luci di posizione; con sorpresa degli operatori l’uomo alla guida, è G.G., lo stesso che solamente il giorno precedente dopo aver causato l’ incidente in viale D’Annunzio, era scappato.
Una volta fermato l’uomo è risultato positivo alla prova dell’etilometro, con il valore di 2,513; il veicolo è stato posto sotto sequestro ai fini della confisca.
Un’altra storia a lieto fine grazie all’impegno degli operatori della Polizia Locale.
1Art. 189 del Codice della Strada
2Art. 154 del Codice della Strada
3Art. 186 del Codice della Strada: guida sotto l’influenza dell’alcool. Ricordiamo che il tasso minimo di legge è 0,5 g/l. Codice della Strada, art. 186 comma 2 lettere b e c: “b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”